RICOSTRUZIONI DI INCIDENTI CON VEICOLI E NATANTI
RICOSTRUZIONI DI INCIDENTI CON VEICOLI E NATANTI

Leggi, normative e giurisprudenza

L'ing. Mario Moronesi informa sommariamente sulla situazione in titolo.

Tutti gli incidenti stradali sono diversi tra loro anche se simili, tutti i procedimenti penali e civili per l'accertamento di responsabilità e di risarcimenti sono diversi tra loro e tutte le sentenze non sono uguali.

 

Estistono, comunque, norme di carattere generale che consentono di comprendere almeno il contesto in cui ci si muove.

 

Un primo vasto complesso normativo è costituito dal Codice della Strada

e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione con particolare riferimento agli artt.

140 e 141 del Codice in cui si afferma:

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140.

Principio informatore della circolazione

 

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141

Velocita'

 

1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.

6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

((76))

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AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 2) che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola l'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna.

 

Nel caso penale di attribuzione della responsabilità risulta noto che la morte estingue ogni reato e che la certezza della pena è conseguenza

della certezza della colpa.

 

Dalla comune premessa giuridica, in base alla quale “ben può individuarsi il concorso di colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell’altro” (Cass. Civ. 5635/97), un primo orientamento ricava il corollario che il danneggiato, il quale voglia superare la presunzione sancita dall’art. 2054 comma. 2 c.c., ha tanto l’onere di provare l’altrui colpa specifica, quanto l’onere di fornire la prova liberatoria, prevista dall’art. 2054 comma. 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Un secondo orientamento, ritenuto “più condivisibile, dal momento che consente di giungere ad una graduazione delle responsabilità concretamente più rispondente all’effettiva intensità delle rispettive colpe dei conducenti, relegando i criteri presuntivi ad un ruolo effettivamente sussidiario e residuale”, è confutato dallaCassazioneCivile9dicembre2010, n. 24860, che ha affermato: "Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile".

Pertanto, alla luce del primo comma dell’art. 2054 c.c., per cui “il conducente di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”,

Inoltre, per la Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 20037/2007 e Cass. 13.4.06 n. 8660):"in linea generale, la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada - anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo - in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l'obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui.”

 

TESTIMONI

L'iscrizione nell'elenco dei testimoni di un incidente stradale deve essere redatta nelle immediatezze del sinistro come prescritto dal decreto legge contenente interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, approvato il 13 dicembre 2013. Inoltre in caso di sinistro l'identificazione dei testimoni è quella risultante dalla denuncia del sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni per cui le testimonianze successive risultano inammissibili con esclusione comporterebbero l’inammissibilità delle stesse con esclusione di quelle risultanti a verbale dalle forze dell’ordine intervenute.

 

 

 

 

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Dott. Ing. Mario Moronesi 

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